Art. 3. Termini e modalita' per la presentazione delle domande 1. La domanda e' presentata: a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attivita'; b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attivita'; c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione. 2. La domanda puo' essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda puo' essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalita' disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148. 3. La domanda puo' essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonche' tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S. 4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalita' che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994 reca modalita' tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita'. - Per i riferimenti della legge 30 marzo 2001, n. 152, si veda nelle note alle premesse.