Art. 3.
       Termini e modalita' per la presentazione delle domande

  1. La domanda e' presentata:
    a) in  caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio
dell'attivita';
    b) in   caso   di   cancellazione,  entro  novanta  giorni  dalla
cessazione dell'attivita';
    c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare,
nella  superficie,  nelle  colture  e nel reddito agrario dei terreni
condotti,  significative  ai  fini  della  classificazione aziendale,
entro novanta giorni dalla intervenuta variazione.
  2.   La  domanda  puo'  essere  presentata  presso  qualsiasi  sede
dell'I.N.P.S.,  ovvero  inviata  per posta o tramite fax o per la via
telematica  eventualmente  resa  disponibile.  La domanda puo' essere
presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo
14,  comma  4,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi
dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,   presso  le  sedi  delle  commissioni
provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle
entrate,   quando   previsto   dalla  convenzione  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere  presentata, inoltre,
presso   gli   uffici  comunali  collegati  al  servizio  di  scambio
telematico  di dati secondo le modalita' disciplinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
  3.  La domanda puo' essere presentata anche tramite gli istituti di
patronato  di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonche' tramite i
soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.
  4.  La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o
con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 14, comma 4, della
          legge  30 dicembre  1991, n. 412, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305 (Disposizioni in materia
          di finanza pubblica):
              "4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992 le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio
          per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nonche'
          alle   commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  e  le
          operazioni      che      interessino      la     competenza
          dell'Amministrazione  finanziaria  poste in essere da parte
          delle   aziende   che   svolgono  attivita'  economica  con
          lavoratori  dipendenti,  nonche'  da  parte  dei lavoratori
          autonomi,  artigiani,  commercianti,  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  e  loro  familiari  coadiuvanti, sono
          effettuate  esclusivamente  presso sportelli polifunzionali
          istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
          La  denuncia  di  iscrizione,  variazione  e  cancellazione
          presentata  dal  datore  di  lavoro  ovvero  dal lavoratore
          autonomo  allo  sportello  di uno dei predetti organismi ai
          sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni
          ha  efficacia  anche  nei  confronti  degli  altri soggetti
          interessati  nei  limiti  delle  rispettive  competenze  di
          legge.  Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e
          con  le  procedure  integrate secondo modalita' che saranno
          definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. Con lo
          stesso   decreto  verranno  definiti  analoghi  criteri  in
          materia  di  svolgimento di attivita' ispettiva da parte di
          ciascun   ente  per  conto  degli  altri,  nel  quadro  del
          coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 maggio  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
          del  27 giugno  1994 reca modalita' tecniche e ripartizione
          delle  spese  connesse  alla  realizzazione di collegamenti
          telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita'
          di  prelievo  contributivo  e  fiscale o erogano servizi di
          pubblica utilita'.
              -  Per i riferimenti della legge 30 marzo 2001, n. 152,
          si veda nelle note alle premesse.