Art. 4.
                             Modulistica

  1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto
presentano  le  domande  di iscrizione, variazione e cancellazione, e
dichiarano  il  possesso  dei  requisiti  previsti  e  le intervenute
variazioni    o   le   cessazioni   mediante   autocertificazione   o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
  2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilita' dei moduli presso tutte le
proprie  sedi, sul proprio sito informatico, nonche' presso tutti gli
enti  indicati  all'articolo  3  e,  con  gli  stessi  mezzi, porta a
conoscenza  degli interessati quali siano le variazioni significative
ai   fini  della  determinazione  della  misura  dei  contributi  che
richiedano nuove dichiarazioni.
  3.  L'I.N.P.S.  rende  disponibili  i dati per via telematica o, in
mancanza,  su  supporto  informatico,  ai  fini  del loro inserimento
nell'Anagrafe  centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro
agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
11  agosto  1993,  n.  375  e  nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli,
presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita
dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, si veda nelle note
          alle premesse.
              -  Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1,
          del  decreto  legislativo  11 agosto  1993, n. 375, si veda
          nelle note alle premesse.