Art. 4. Modulistica 1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilita' dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonche' presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni. 3. L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.