Art. 5.
            Iscrizione tramite il registro delle imprese

  1.   Qualora   l'interessato  richieda  l'iscrizione  alla  sezione
speciale  del  registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558,  l'ufficio  del  registro  delle imprese contestualmente accetta
anche  la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette,
anche  telematicamente,  all'I.N.P.S.  ai  fini  dell'iscrizione agli
elenchi previdenziali.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il  testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  14 dicembre 1999, n. 558, si
          veda nelle note alle premesse.