Art. 6. Iscrizione negli elenchi 1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne da' tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento. 3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. 5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. "2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge e regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte". - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.