Art. 6.
                      Iscrizione negli elenchi

  1.  L'I.N.P.S.,  effettuate  le  opportune verifiche, dispone anche
d'ufficio  l'iscrizione,  la  variazione  o  la  cancellazione  dagli
elenchi,  e  ne  da' tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla
base  dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende
ed  alle  rettifiche  che  dovessero  risultare  necessarie,  dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
  2.  L'I.N.P.S.  determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
  3.  La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende
accolta  qualora  l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio
diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
  4.  Il  termine  si  interrompe  una  sola volta qualora l'I.N.P.S.
richieda   all'interessato  ulteriori  elementi  indispensabili  alla
definizione  delle  domande  e non acquisibili d'ufficio e riprende a
decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.
  5.  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              "2. Le   pubbliche   amministrazioni   determinano  per
          ciascun  tipo  di  procedimento,  in  quanto  non  sia gia'
          direttamente  disposto  per legge e regolamento, il termine
          entro  cui  esso  deve  concludersi.  Tale  termine decorre
          dall'inizio  di  ufficio del procedimento o dal ricevimento
          della  domanda  se  il  procedimento  e'  ad  iniziativa di
          parte".
              -  Per  il  testo  dell'art. 15 del decreto legislativo
          11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.