Art. 8.
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
    b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e
5;
    c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194
 
          Note all'art. 8:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 20, comma 4, della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento ordinario
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa).
              "4.  I  regolamenti  entrano  in vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 14 della legge 2
          agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          agosto  1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici
          dei  lavoratori  autonomi)  come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  14  (Classificazione  delle aziende). - 1. Entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  i titolari delle aziende di cui all'art. 7
          sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale
          all'ufficio  provinciale  dello SCAU della zona in cui sono
          ubicati  i  fondi  da  essi posseduti o la parte prevalente
          degli stessi.
              2 - 5 (Abrogati)".