Art. 8. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5; c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Marzano, Ministro delle attivita' produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). "4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti". - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) come modificato dal presente regolamento: "Art. 14 (Classificazione delle aziende). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. 2 - 5 (Abrogati)".