Art. 29.
(Attuazione  della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
                        dall'origine etnica).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui  all'articolo  1,  commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla direttiva
2000/43/CE  del  Consiglio,  del  29  giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
per  cause  direttamente  o  indirettamente  connesse  con la razza o
l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle
norme  in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi
gli  articoli  43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento
fra  le  persone,  garantendo  che  le differenze di razza od origine
etnica  non  siano  causa  di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto  del  diverso  impatto  che le stesse forme di razzismo possono
avere  su  donne  e  uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di
forme  di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in
modo  particolare  alle  donne,  e  dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b)  definire  la  nozione di discriminazione come "diretta" quando, a
causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente  di  quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in  una  situazione  analoga;  definire la nozione di discriminazione
come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto,  un  patto  o  un  comportamento  apparentemente neutri mettono
persone  di  una determinata razza od origine etnica in una posizione
di  particolare  svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione,  criterio,  prassi,  atto,  patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita'
ovvero,  nel  caso  di  attivita'  di lavoro o di impresa, riguardino
requisiti  essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette
definizioni   sono   comunque   fatte   salve   le  disposizioni  che
disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi
e  il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano
considerate  come  di  scriminazioni  anche  le molestie quando venga
posto  in  essere,  per  motivi  di  razza  o  di  origine etnica, un
comportamento  indesiderato  che  persista,  anche  quando  e'  stato
inequivocabilmente  dichiarato  dalla  persona  che  lo  subisce come
offensivo,  cosi'  pregiudicando  oggettivamente  la  sua  dignita' e
liberta',   ovvero   creando  un  clima  di  intimidazione  nei  suoi
confronti;
c)  promuovere  l'eliminazione  di  ogni  discriminazione  diretta  e
indiretta  e  prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti   di  azioni  positive,  dirette  ad  evitare  o  compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d)   prevedere   l'applicazione   del   principio  della  parita'  di
trattamento  senza  distinzione  di  razza  od origine etnica sia nel
settore  pubblico  sia  nel  settore  privato, assicurando che, ferma
restando   la   normativa   sostanziale   di   settore,   la   tutela
giurisdizionale   e   amministrativa   sia   azionabile   quando   le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1)  condizioni  di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente
che  autonomo,  compresi  i  criteri  di  selezione, le condizioni di
assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera;
2)  accesso  a  tutti  i  tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale,   perfezionamento  e  riqualificazione  professionale,
inclusi i tirocini professionali;
3)  occupazione  e  condizioni  di  lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4)  attivita'  prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori   di  lavoro  e  accesso  alle  prestazioni  erogate  da  tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9)   accesso  a  beni  e  servizi  e  alla  loro  fornitura,  incluso
l'alloggio;
e)   riconoscere   la   legittimazione   ad  agire  nei  procedimenti
giurisdizionali    e    amministrativi    anche    ad    associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della  persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva,  anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto  le  persone  lese  dalla  discriminazione,  la domanda possa
essere proposta dalle suddette associazioni;
f)   prevedere   criteri   oggettivi   che   dimostrino   l'effettiva
rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e);
g)  prevedere  che  quando  la  persona  che  si  ritiene  lesa dalla
discriminazione  fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei  a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza  di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto    l'onere    della    prova    sull'insussistenza    della
discriminazione;  tale  onere  non  e'  previsto  per  i procedimenti
penali;
h)  prevedere  le  misure  necessarie  per  proteggere  le persone da
trattamenti  o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o
a  un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento;
i)  prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per
le  pari  opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di
un  ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e
dell'operativita'   degli   strumenti  di  garanzia,  diretto  da  un
responsabile  nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della
parita'  e  di  rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1)  l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2)   lo   svolgimento   di   inchieste  indipendenti  in  materia  di
discriminazione,  nel  rispetto  delle  prerogative  e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria;
3)  la  promozione  dell'adozione,  da  parte  di soggetti pubblici o
privati,  di  misure  specifiche,  ivi  compresi  progetti  di azioni
positive,  dirette  a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4)  la  formulazione  di  pareri  e  la  formulazione  di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
5)  la  formulazione  di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6)   la   redazione   di   una   relazione   annuale   al  Parlamento
sull'applicazione   del   principio   di  parita'  di  trattamento  e
sull'operativita'  dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni
fondate  sulla  razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione
annuale  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri sull'attivita'
svolta nell'anno precedente;
7)  la  diffusione  delle  informazioni  relative  alle  disposizioni
vigenti   in  materia  di  parita'  di  trattamento  fra  le  persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l)  prevedere  che  l'ufficio  di cui alla lettera i) possa avvalersi
anche  di  personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e
di consulenti.
2.  All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma
1,  lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal
2003,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2, l'applicazione dei
criteri  e  dei principi enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
perche'  su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente  tale  termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere parlamentare.
 
          Note all'art. 29:
              -  La  direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/43/CE reca
          "Direttiva  del  consiglio  che  attua  il  principio della
          parita'  di  trattamento  fra  le persone indipendentemente
          dalla  razza  e  dall'origine  etica"  e'  pubblicata nella
          G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L 180.
              - Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998:
              "Art.  43. (Discriminazione per motivi razziali, etici,
          nazionali o religiosi. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41).
          - 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
          ogni  comportamento  che,  direttamente  o  indirettamente,
          comporti   una   distinzione,   esclusione,  restrizione  o
          preferenza  basata  sulla  razza, il colore, l'ascendenza o
          l'origine  nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
          religiose,  e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere
          o  di  compromettere  il  riconoscimento,  il  godimento  o
          l'esercizio,  in condizioni di parita', dei diritti umani e
          delle  liberta'  fondamentali in campo politico, economico,
          sociale  e  culturale  e  in  ogni altro settore della vita
          pubblica.
              2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
                a) il  pubblico  ufficiale o la persona incaricata di
          pubblico  servizio  o  la  persona esercente un servizio di
          pubblica  necessita'  che nell'esercizio delle sue funzioni
          compia   od  ometta  atti  nei  riguardi  di  un  cittadino
          straniero  che,  soltanto  a  causa della sua condizione di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          religione,    etnia   o   nazionalita',   lo   discriminino
          ingiustamente;
                b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si
          rifiuti  di  fornire  beni o servizi offerti al pubblico ad
          uno  straniero  soltanto  a  causa  della sua condizione di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          religione, etnia o nazionalita';
                c) chiunque  illegittimamente imponga condizioni piu'
          svantaggiose    o   si   rifiuti   di   fornire   l'accesso
          all'occupazione,    all'alloggio,    all'istruzione,   alla
          formazione  e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
          straniero  regolarmente  soggiornante in Italia soltanto in
          ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
          ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
                d) chiunque  impedisca, mediante azioni od omissioni,
          l'esercizio   di   un'attivita'   economica  legittimamente
          intrapresa  da  uno  straniero regolarmente soggiornante in
          Italia,   soltanto  in  ragione  della  sua  condizione  di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          confessione religiosa, etnia o nazionalita';
                e) il  datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai
          sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (33),
          come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
          903  (33),  e  dalla  legge  11 maggio  1990,  n. 108 (33),
          compiano  qualsiasi  atto  o  comportamento  che produca un
          effetto      pregiudizievole      discriminando,      anche
          indirettamente,   i   lavoratori   in  ragione  della  loro
          appartenenza   ad   una   razza,  ad  un  gruppo  etnico  o
          linguistico,   ad   una   confessione   religiosa,  ad  una
          cittadinanza.  Costituisce  discriminazione  indiretta ogni
          trattamento  pregiudizievole  conseguente  all'adozione  di
          criteri  che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
          i  lavoratori  appartenenti ad una determinata razza, ad un
          determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
          confessione  religiosa  o  ad una cittadinanza e riguardino
          requisiti  non  essenziali  allo svolgimento dell'attivita'
          lavorativa.
              3.  Il presente articolo e l'art. 44 si applicano anche
          agli  atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
          confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini
          di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  presenti in
          Italia".
              "Art.  44  (Azione  civile  contro  la discriminazione)
          (Legge  6  marzo  1988,  n.  40,  art.  42). - 1. Quando il
          comportamento    di    un    privato   o   della   pubblica
          amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi
          razziali,  etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero',
          su   istanza   di   parte,   ordinare   la  cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adottare  ogni  altro
          provvedimento  idoneo,  secondo le circostanze, a rimuovere
          gli effetti della discriminazione.
              2.  La domanda si propone con ricorso depositato, anche
          personalmente  dalla  parte,  nella cancelleria del pretore
          del luogo di domicilio dell'istante.
              3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita'
          non  essenziale  al  contraddittorio,  procede nel modo che
          ritiene    piu'   opportuno   agli   atti   di   istruzione
          indispensabili  in  relazione  ai presupposti e ai fini del
          provvedimento richiesto.
              4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o
          al  rigetto  della domanda. Se accoglie la domanda emette i
          provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
              5.  Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
          motivato,  assunte,  ove occorre, sommarie informazioni. In
          tal  caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto,  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni,  assegnando  all'istante un
          termine  non  superiore  a otto giorni per la notificazione
          del  ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
          ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i provvedimenti
          emanati nel decreto.
              6.  Contro  i  provvedimenti  del  pretore  e'  ammesso
          reclamo  al  tribunale  nei  termini  di  cui all'art. 739,
          secondo   comma,   del   codice  di  procedura  civile.  Si
          applicano,  in  quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
          739 del codice di procedura civile.
              7.  Con  la  decisione  che  definisce  il  giudizio il
          giudice   puo'   altresi'   condannare   il   convenuto  al
          risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
              8.  Chiunque  elude  l'esecuzione  di provvedimenti del
          pretore  di  cui  ai  commi  4  e 5 e dei provvedimenti del
          tribunale  di  cui  al comma 6 e' punito ai sensi dell'art.
          388, primo comma, del codice penale.
              9.  Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza
          a   proprio  danno  del  comportamento  discriminatorio  in
          ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
          provenienza geografica, della confessione religiosa o della
          cittadinanza   puo'  dedurre  elementi  di  fatto  anche  a
          carattere  statistico  relativi  alle assunzioni, ai regimi
          contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche,
          ai  trasferimenti,  alla  progressione  in  carriera  e  ai
          licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i
          fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma,
          del codice civile.
              10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
          o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
          anche  in  casi  in  cui  non  siano  individuabili in modo
          immediato    e    diretto    i    lavoratori   lesi   dalle
          discriminazioni,  il  ricorso  puo' essere presentato dalle
          rappresentanze       locali       delle      organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
          Il  giudice,  nella sentenza che accerta le discriminazioni
          sulla  base  del  ricorso  presentato ai sensi del presente
          articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
          predetti  soggetti  e organismi un piano di rimozione delle
          discriminazioni accertate.
              11.   Ogni   accertamento   di   atti  o  comportamenti
          discriminatori  ai  sensi  dell'art.  43 posti in essere da
          imprese  alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano    stipulato   contratti   di   appalto   attinenti
          all'esecuzione   di   opere  pubbliche,  di  servizi  o  di
          forniture,   e'   immediatamente  comunicato  dal  pretore,
          secondo   le   modalita'   previste   dal   regolamento  di
          attuazione,  alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
          che  abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
          le  agevolazioni  finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
          Tali  amministrazioni,  o enti revocano il beneficio e. nei
          casi  piu'  gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
          per   due   anni  da  qualsiasi  ulteriore  concessione  di
          agevolazioni  finanziarie o creditizie. ovvero da qualsiasi
          appalto.
              12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
          i   comuni,   con   le  associazioni  di  immigrati  e  del
          volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
          del   presente   articolo  e  dello  studio  del  fenomeno,
          predispongono  centri  di osservazione di informazione e di
          assistenza   legale   per   gli  stranieri,  vittime  delle
          discriminazioni  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o
          religiosi".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge 16
          aprile   1987,   n.   183  (Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari):
              "Art.  21  (Misure  di  intervento  finanziario).  - 1.
          Quando  i  decreti  delegati  di  cui  alla  presente legge
          prevedano  misure di intervento finanziario non contemplate
          da  leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
          delle  amministrazioni  statali  o regionali competenti, si
          provvede  a  carico  del fondo di rotazione di cui all'art.
          5".