Art. 2. Trasferimento delle risorse alle regioni 1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica e per il restante cinquanta percento sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma cosi' come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Note all'art. 2, comma 1: - Per il testo dell'art. 59, comma 44 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20, comma 7 della citata legge n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.