Art. 2.
              Trasferimento delle risorse alle regioni
  1.  Le  risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo  59,  comma  44,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive  modifiche,  destinate agli interventi di cui all'articolo
1,  comma  1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di
Trento  e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo
ed  integrativo  del  decreto  di cui all'articolo 20, comma 7, della
legge  8  novembre  2000,  n.  328, per il 50 per cento delle risorse
finanziarie  disponibili  sulla  base  dell'ultima  rilevazione della
popolazione  anziana  residente effettuata dall'Istituto Nazionale di
Statistica  e  per  il  restante  cinquanta percento sulla base della
distribuzione  di  anziani  soli per regione e per provincia autonoma
cosi' come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica.
 
          Note all'art. 2, comma 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  59, comma 44 della citata
          legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 20, comma 7 della citata legge
          n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.