Art. 3. Destinatari 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti: organismi non lucrativi di utilita' sociale; organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati.
Nota all'art. 3, comma 1: - Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 328 del 2000 e' il seguente: "Art. 1 (Principi generali e finalizzati). - (Omissis). 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata".