Art. 3. 
                             Destinatari 
  1.  I  contributi  disciplinati  dal  presente   regolamento   sono
destinati  ai  seguenti  organismi,  iscritti  nei  rispettivi   albi
regionali qualora esistenti: 
    organismi non lucrativi di utilita' sociale; 
    organismi della cooperazione; 
    organizzazioni di volontariato; 
    associazioni ed enti di promozione sociale; 
    fondazioni; 
    enti di patronato; 
    altri soggetti privati. 
 
          Nota all'art. 3, comma 1:
              -  Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n.
          328 del 2000 e' il seguente:
              "Art. 1 (Principi generali e finalizzati). - (Omissis).
          5.  Alla  gestione  ed  all'offerta  dei servizi provvedono
          soggetti  pubblici  nonche', in qualita' di soggetti attivi
          nella  progettazione e nella realizzazione concertata degli
          interventi,  organismi  non  lucrativi di utilita' sociale,
          organismi    della    cooperazione,    organizzazioni    di
          volontariato,  associazioni  ed enti di promozione sociale,
          fondazioni,  enti di patronato e altri soggetti privati. Il
          sistema  integrato  di  interventi e servizi sociali ha tra
          gli  scopi  anche la promozione della solidarieta' sociale,
          con  la  valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
          nuclei   familiari,   delle   forme   di  auto-aiuto  e  di
          reciprocita' e della solidarieta' organizzata".