Art. 4. Requisiti dei destinatari 1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a condizione che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane. 2. La comprovata esperienza deve essere riferita all'attivita' diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento e deve essere dimostrata secondo modalita' individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 4, comma 1: - Il testo dell'art. 8, comma 2 della citata legge n. 328 del 2000 e' il seguente: "2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge".