Art. 4. 
                      Requisiti dei destinatari 
  1. I contributi sono  concessi,  nel  quadro  della  programmazione
degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della  legge
8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  a
condizione  che  i  soggetti  di  cui  all'articolo  3  del  presente
regolamento siano in possesso di comprovata  esperienza  nel  settore
della promozione dei servizi per le persone anziane. 
  2. La comprovata  esperienza  deve  essere  riferita  all'attivita'
diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o  nella
regione o nella provincia  autonoma  in  cui  si  intende  realizzare
l'intervento e deve essere dimostrata secondo  modalita'  individuate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
              -  Il  testo dell'art. 8, comma 2 della citata legge n.
          328 del 2000 e' il seguente:
              "2.  Allo  scopo  di  garantire il costante adeguamento
          alle   esigenze   delle   comunita'   locali,   le  regioni
          programmano  gli  interventi sociali secondo le indicazioni
          di  cui  all'art.  3,  commi 2 e 5, del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  promuovendo,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
          coordinate  con  gli  enti  locali,  adottando  strumenti e
          procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
          per   dare  luogo  a  forme  di  cooperazione.  Le  regioni
          provvedono  altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
          agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge".