Art. 8. 
                              Relazioni 
  1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  trasmettono  all'amministrazione
statale competente una relazione iniziale in cui sono  esplicitati  i
criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. 
  2. Entro il termine del 31 marzo 2003  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  trasmettono  all'amministrazione
statale competente una relazione finale  sullo  stato  di  attuazione
degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla  base
dell'attivita' di cui all'articolo 7, comma 2.