Art. 9. Valutazione di impatto 1. L'amministrazione statale competente procede alla valutazione dell'impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti indicatori: a) numero di contatti telefonici in ingresso; b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati; c) problemi e criticita' riscontrati nell'attivazione e nella fornitura del servizio. 2. L' amministrazione statale competente, sulla base dell'attivita' di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.