Art. 9. 
                       Valutazione di impatto 
  1. L'amministrazione statale competente  procede  alla  valutazione
dell'impatto degli interventi  finanziati  sulla  base  dei  seguenti
indicatori: 
    a) numero di contatti telefonici in ingresso; 
    b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati; 
    c) problemi e criticita'  riscontrati  nell'attivazione  e  nella
fornitura del servizio. 
  2. L' amministrazione statale competente, sulla base dell'attivita'
di cui al comma 1, formula proposte al Ministro,  anche  ai  fini  di
un'eventuale rimodulazione degli interventi.