Art. 2
                Disposizioni concernenti l'assunzione
                       di impiegati temporanei

  1.  Per  consentire  l'espletamento della rilevazione dei cittadini
italiani  all'estero  di  cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27
ottobre  1988, n.470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della
presente  legge,  e  per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le
rappresentanze   diplomatiche   e   gli   uffici   consolari,  previa
autorizzazione  della  Amministrazione centrale concessa in base alle
esigenze  operative  delle  singole  sedi, possono assumere impiegati
temporanei   anche  in  deroga  ai  limiti  del  contingente  di  cui
all'articolo  152,  primo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, nei
limiti  di  spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi
rapporti  di  impiego  sono  regolati  dalle  disposizioni del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 152, primo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
          successive modificazioni:
              "1.   Le   rappresentanze   diplomatiche,   gli  uffici
          consolati  di  prima  categoria  e gli istituti italiani di
          cultura  possono  assumere  personale  a  contratto  per le
          proprie   esigenze   di   servizio,  previa  autorizzazione
          dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
          complessivo  pari  a  1.827  unita'  per  le rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli
          istituti  italiani  di  cultura.  Gli impiegati a contratto
          svolgono  le  mansioni  previste nei contratti individuali,
          tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
          uffici all'estero".