Art. 3.
                 (Poteri e limiti della Commissione)

   1.  La  Commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
   2.  La  Commissione  ha  facolta'  di  acquisire  copie  di atti e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o altri organismi inquirenti, nonche' copie
di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
   3.  Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione
atti   coperti   dal   segreto,  richiedendone  il  mantenimento,  la
Commissione dispone la segretazione degli atti.
   4.  Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di
segreto  di  Stato  si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
ottobre  1977,  n.  801.  Per  i  fatti oggetto dell'inchiesta non e'
opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
   5.   E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
   6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano
le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
   7.  La  Commissione  stabilisce quali atti e documenti non debbano
essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal  segreto  gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e i documenti
attinenti   a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle  indagini
preliminari fino al termine delle stesse.
 
          Nota all'art. 3, comma 4:
              -  La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: "Istituzione
          e   ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la
          sicurezza e disciplina del segreto di Stato.".