Art. 4.
                        (Obbligo del segreto)

   1.  I  componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa
ed  ogni  altra  persona  che collabora con la Commissione o compie o
concorre  a  compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per  ragioni  di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto  quanto  riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3,
commi 3 e 7.
   2.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
dell'obbligo  di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in
parte,  di  atti  o documenti funzionali al procedimento di inchiesta
dei  quali  e'  stata  vietata  la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.