Art. 6.
                         (Entrata in vigore)

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 maggio 2002


                               CIAMPI


                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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