ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.