ART. 139 (L)
                    (Funzioni della commissione)

   1.  Le  funzioni  che  gli  articoli  79,  124,  126,  127  e  136
attribuiscono,  anche  in  modo  ripartito,  al consiglio dell'ordine
degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del
patrocinio  a  spese  dello  Stato;  l'istanza  respinta o dichiarata
inammissibile   dalla   commissione   non  puo'  essere  proposta  al
magistrato  davanti  al  quale  pende  il  processo  o  competente  a
conoscere il merito.
   2.  I  giudici  tributari  che fanno parte della commissione hanno
l'obbligo  di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro
esaminate quali componenti della commissione.