ART. 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi) 1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento. 2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
Nota all'art. 187: - Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14: "14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento). - 1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.".