ART. 45 (L) (Indennita' per testimoni residenti) 1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo. 2. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.