ART. 45 (L)
                (Indennita' per testimoni residenti)

     1.  I  testimoni  si  considerano  residenti  quando il luogo di
  residenza  si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio
  presso  il  quale  essi  sono  sentiti, ovvero, per i testimoni non
  residenti  nel  Comune,  quando la residenza dista dallo stesso non
  oltre due chilometri e mezzo.
     2.  Ai  testimoni  residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al
  giorno.