ART. 68 (L) (Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie) 1. Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55. 2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota all'art. 68: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 165/2001 vedi la nota all'art. 55.