Art. 61. Asili nido 1 .Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui. 3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.