Art. 62. Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue: a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00; b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.
Nota all'art. 62: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.