Art. 41. 1. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonche' la presenza e la leggibilita' delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza e' imposta o consentita dal presente regolamento.