Art. 41.
  1.  I  commercianti  all'ingrosso  ed  i  rivenditori di oggetti in
metalli    preziosi   hanno   l'obbligo   di   controllare   all'atto
dell'acquisto  della  merce, la effettiva corrispondenza di essa alle
indicazioni  riportate  nei documenti che li accompagnano, nonche' la
presenza  e  la  leggibilita' delle impronte del marchio e del titolo
impresse  sugli  oggetti  ed  ogni altra eventuale indicazione la cui
presenza e' imposta o consentita dal presente regolamento.