Art. 2 1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio.