Art. 2

  1.   Il  contributo  dello  Stato  sulla  spesa  per  la  copertura
assicurativa   agevolata   per   le   polizze   multirischio  di  cui
all'articolo  127,  comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
concesso,  sulla  base dei parametri determinati entro il 31 dicembre
di  ogni  anno  per  l'anno  successivo, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I
parametri  sono  stabiliti  per  ciascun prodotto e per area omogenea
sulla  base  degli  elementi statistico-assicurativi, comprensivi del
rapporto  sinistri-premi,  rilevati  dall'Istituto  di servizi per il
mercato   agricolo   alimentare   (ISMEA)   nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2.  Per  favorire  l'ampliamento della base assicurativa a garanzia
dei   rischi   agricoli   e   per  agevolare  l'adozione  di  polizze
multirischio  sulle  rese,  sui  ricavi  e  sul  reddito  complessivo
aziendale,  il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3,
della   legge   23   dicembre   2000,   n.   388,  puo'  assumere  in
riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei
rischi   derivanti   dalle   predette  polizze,  per  un  periodo  di
sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata
in   vigore   della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,
limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio.