Art. 5

  1.  Per  favorire  la  ripresa economica e produttiva delle aziende
agricole,  singole  ed  associate,  comprese  le  cooperative  per la
raccolta,  la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei
prodotti  agricoli,  nonche'  il  ripristino  delle  strutture, delle
infrastrutture   e   delle   opere  di  bonifica  e  di  irrigazione,
danneggiate  dagli  eventi  climatici  avversi  dei mesi di luglio ed
agosto  2002  e  da  altre  avversita' eccezionali del medesimo anno,
individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n.
185,  si  applicano  le  disposizioni  e le procedure contenute nella
medesima legge.
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata  la  spesa di Euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonche' un
limite  di  impegno  quindicennale  di 9.000.000 di euro, a decorrere
dall'anno  2002.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  ad Euro
7.292.392,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad
Euro  4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto
al  suddetto  limite  di  impegno quindicennale di 9.000.000 di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  2  sono ripartite tra le regioni
interessate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.