Art. 13
              Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti

  1.  I  documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo
marescialli,   o   ruoli   corrispondenti,  da  redigere  in  duplice
esemplare, sono i seguenti:
    a) scheda valutativa: modello C;
    b)  rapporto  informativo: modello C, parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
    c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C.
  2.  Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto
della   Marina   e'   redatto   un   terzo  esemplare  dei  documenti
caratteristici,  custodito presso il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto.
  3.  I  documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui
il  giudicando  dipende  per l'impiego e sottoposti alla revisione di
almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
  4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui
il  compilatore  ovvero il primo revisore e' il comandante di corpo o
un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado
corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per
il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  non  si procede a seconda
revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e'
il comandante di reparto a fini disciplinari.
  5.  Per  quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si
applicano  le disposizioni relative ai documenti caratteristici degli
ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di stato.