Art. 13 Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti 1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti: a) scheda valutativa: modello C; b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale; c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C. 2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. 4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto a fini disciplinari. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di stato.