Art. 2
                             Competenza

  1.  I  documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla
quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa,
e  sono  sottoposti  alla  revisione  di  non  piu'  di due autorita'
superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
  2.  L'intervento  delle autorita' di cui al comma 1 e' condizionato
dall'effettiva  esistenza  del  rapporto  di  servizio lungo la linea
ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla
possibilita'   di  esprimere  un  giudizio  obiettivo.  Salvo  quanto
previsto  dall'articolo  6,  in mancanza di una di tali condizioni il
superiore  si  astiene  dal giudizio facendone menzione nel documento
caratteristico.
  3.  I documenti caratteristici degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica,  che  prestano  servizio nell'ambito del
Corpo della guardia di finanza, sono redatti dagli ufficiali da cui i
valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al predetto
Corpo.
  4.  Mancando  il  compilatore  o  uno  dei  revisori,  i  documenti
caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita'
di  cui  al  comma  1.  Mancando  tutte le autorita' giudicatrici, e'
compilata  d'ufficio  la  dichiarazione  di  mancata  redazione della
documentazione  caratteristica,  di cui al modello F, con la relativa
motivazione.
  5. L'autorita' che regge interinalmente un comando o un ufficio non
sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione
o revisione dei documenti caratteristici.
  6.  L'autorita' superiore che revisiona il documento caratteristico
deve    motivare   l'eventuale   dissenso   dal   giudizio   espresso
dall'autorita' inferiore.