Art. 3
                 Casi di esclusione della competenza

  1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
    a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
    b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione
del provvedimento di sospensione;
    c)  il  superiore  privato  del  comando,  dell'incarico  o della
direzione  di  un  ufficio  perche'  sottoposto  ad inchiesta formale
ovvero  per  fatti  che  possono  comportare  l'adozione  di sanzioni
disciplinari  di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento
di esonero;
    d)  il  superiore  che  deve  valutare un inferiore sottoposto ad
inchiesta  formale  e  che  puo',  a  giudizio  dell'autorita' che ha
ordinato  l'inchiesta,  essere  comunque  interessato  all'esito  del
procedimento;
    e)  il  militare  che  rispetto al giudicando sia meno elevato in
grado ovvero, a parita' di grado, abbia pari o minore anzianita'.
  2.  La  preclusione  di  cui al comma 1, lettera c), opera anche ad
inchiesta  formale  conclusa, quando per effetto di essa a carico del
superiore vengono adottate sanzioni disciplinari di stato.
  3. Per l'Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non
opera  se  il  compilatore,  ovvero  il  revisore, e' un ufficiale in
servizio di stato maggiore.
  4.  Per  i  militari  alle  dipendenze delle autorita' indicate nel
presente  articolo,  la  compilazione  e  la  revisione dei documenti
caratteristici  sono  effettuate  dalle rimanenti autorita' di cui al
comma 1 dell'articolo 2.