Art. 6
                Richiesta di elementi di informazione
               ovvero di documentazione internazionale

  1.  Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi
di   informazione   o   la   prevista  documentazione  internazionale
all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
    a)  frequenza  di  corsi  d'istruzione  di  durata inferiore a 60
giorni;
    b)  servizio  prestato  alle  dipendenze  di autorita' militari o
civili di altri Stati;
    c)  servizio  prestato  presso autorita' non appartenenti ad enti
del  Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma
3;
    d)   contemporaneo  assolvimento  di  un  secondo  incarico  alle
dipendenze di autorita' militare diversa;
    e)  partecipazione  ad  operazioni  ovvero  esercitazioni  per un
periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
    f)  per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi
di  polizia  militare  da  parte  dell'autorita'  con  la quale hanno
dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;
    g) dipendenza in linea tecnica diretta:
      1)  da  un  ufficiale  dello  stesso  corpo,  per  l'Esercito e
l'Aeronautica;
      2)  da  un  ufficiale  dei  corpi  del genio navale, delle armi
navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per
la Marina;
      3)    da    un    ufficiale   delle   specialita'   del   ruolo
tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.
  2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del
modello G, sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai
soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
  3.  Nel  redigere  il documento caratteristico il compilatore tiene
conto  della  documentazione  internazionale ovvero degli elementi di
informazione acquisiti.