Art. 2
                    Norme in materia di edilizia

  1.  Le  imprese  edili  che  risultano  affidatarie  di  un appalto
pubblico  sono  tenute  a  presentare  alla  stazione  appaltante  la
certificazione  relativa  alla  regolarita'  contributiva  a  pena di
revoca dell'affidamento.
  2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'INPS,  l'INAIL  e le Casse edili stipulano convenzioni al
fine  del  rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva
nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.
  3.  All'articolo  45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
le  parole:  "31  dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006".