Art. 2 Norme in materia di edilizia 1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici. 3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".