Art. 2
                     Disposizioni in materia di
               agevolazioni fiscali per le assunzioni

  1.  L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla
data  del  7  luglio  2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, costituisce la misura massima di
incremento  occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il
diritto  al  credito  d'imposta  di  cui al predetto articolo, per il
periodo  dal  1  luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate
dall'8  luglio  al  31  dicembre  2002  rilevano solo se l'incremento
mensile  del  numero  dei  lavoratori dipendenti non supera la misura
massima  di  cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati
tra  il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo
possono  essere  utilizzati  a  decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
costanti non superiori a un terzo del totale.