Art. 2 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni 1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.