Art. 3
                  Disposizioni in materia di accisa

  1.  Al  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  nel  comma  3  dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002"
sono  sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
   b)  nel  comma  1  dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002"
sono  sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5-bis";
   c)  nel  comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Tali  effetti,  anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 277 del 2000,
rilevano  altresi'  ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446.".  Per  garantire
l'invarianza  delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante
dall'attuazione   di   quanto  previsto  dalla  presente  lettera  e'
rimborsato  alle  regioni  stesse  con  le  modalita' individuate con
decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  Nel  primo  periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa"
sono  inserite  le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per
garantire   la   competenza  economica  di  eventuali  versamenti  in
acconto,".