Art. 4 
Disposizioni in materia  di  concessionari  della  riscossione  e  di
                         proroga di termini 
 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, le parole: "15 dicembre"  e  le  parole:  "20  per  cento"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre"  e:  "23,5
per cento" e nel comma  2  del  medesimo  articolo  le  parole:  "del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  da
emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato annualmente". 
  2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari  fino
al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19,  comma
2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004."; 
    b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  59-bis  (Termini  di   notificazione   della   cartella   di
pagamento). - 1. In deroga all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),
costituisce causa di perdita del  diritto  al  discarico  la  mancata
notificazione  della  cartella  di  pagamento,   se   imputabile   al
concessionario: 
    a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25,
comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
    b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi  da  quelli  di
cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino  al  31  luglio
2002.". 
  3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  le
parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002".