Art. 4 Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini 1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente". 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004."; b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario: a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.". 3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002".