Art. 5
             Disposizioni in materia di imposta di bollo

  1.  All'articolo  10,  comma 2, della tariffa recante l'indicazione
degli  atti  soggetti  all'imposta  di  bollo, annessa al decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  data 20 agosto 1992,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo  le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti:
", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
   b)  dopo  la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti
ad  imposta  i  vaglia  cambiari  emessi  dalla Banca d'Italia per il
servizio di tesoreria dello Stato.".
  2.  L'imposta  relativa  ai  vaglia  cambiari  della Banca d'Italia
dovuta  per  i  trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in
corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto e' versata
entro la fine del mese successivo a tale data.