Art. 2. Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, per le attivita' di cui al predetto articolo, debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento. Nei casi di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta, la chiusura annuale e' effettuata mediante scritture contabili.
Nota all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.