Art. 2.
Procedimento  contabile  di chiusura annuale della gestione del fondo
           scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
  1.  Le  somme  accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma
1,   primo  periodo,  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.  361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
per  le attivita' di cui al predetto articolo, debbono essere versate
presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento. Nei casi di
invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta,
la chiusura annuale e' effettuata mediante scritture contabili.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per   i  riferimenti  all'art.  4  del  decreto-legge
          28 agosto   1995,   n.   361,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda
          nelle note all'art. 5.