Art. 3.
Chiusura  della  gestione  annuale  del fondo scorta della Polizia di
                                Stato
  1.  Le  operazioni  di  chiusura  annuale  della gestione del fondo
scorta  della  Polizia  di  Stato  sono effettuate mediante scritture
contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle
somme  solo  in  caso  di  variazione delle dotazioni derivanti dalla
gestione del fondo scorta.
  2.  In  caso  di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle
somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  7 agosto  1992, n. 417, si veda nelle note alle
          premesse.  Per  i  riferimenti  all'art. 11 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda
          nelle note all'art. 1.