Art. 4. Operazioni di chiusura 1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". Il titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne: "Contabilizzazione delle entrate e delle uscite, resa del conto, passaggi di gestione"; il capo III del titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne: "Fondo scorta".