Art. 4.
                       Operazioni di chiusura
  1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di
cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte
degli   uffici   competenti  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
disposizioni  di  cui  al  titolo  XII,  capo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono adottate istruzioni
amministrative  e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni
di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,  n.  1076,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   2 settembre   1977,  n.  239,  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per l'amministrazione e la
          contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica". Il titolo XII del decreto del Presidente
          della   Repubblica   5 giugno   1976,  n.  1076,  concerne:
          "Contabilizzazione  delle  entrate e delle uscite, resa del
          conto,  passaggi  di  gestione"; il capo III del titolo XII
          del  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
          n. 1076, concerne: "Fondo scorta".