Art. 5.
                             Abrogazioni
  1.  E'  abrogato  l'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
  2.  Resta  ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968,
operata  dall'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n.  361,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 89
 
          Note all'art. 5:
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n.
          361,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse.
          Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto-legge
          28 agosto   1995,   n.   361,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 1995, n. 437, come
          modificato dal decreto che qui si pubblica:
              "Art.  4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei
          Vigili  del  fuoco).  -  1.  Allo  scopo di provvedere alle
          momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali
          dei  Vigili  del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il
          centro   studi   ed   esperienze,   rispetto  ai  periodici
          accreditamenti  sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
          annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da
          istituire   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'interno.  (Secondo  periodo  del  comma 1 abrogato dal
          regolamento   che   qui   si   pubblica).  Per  l'esercizio
          finanziario  1993  l'ammontare del fondo di cui al presente
          comma  e'  fissato  in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
          tesoro  e'  autorizzato a stabilire, con decreto da emanare
          di  concerto  con  il Ministro dell'interno e sottoposto al
          visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
          l'impiego del fondo.
              2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi
          aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre
          1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al
          primo  comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425,
          i  versamenti  eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6
          della   legge   26 luglio   1965,   n.  966,  e  successive
          modificazioni,  relative ai soli servizi previsti dall'art.
          2,  primo  comma,  lettere  a)  e  b),  della  citata legge
          26 luglio   1965,   n.  966,  e  successive  modificazioni,
          assumono  carattere  di  definitivita'  e non danno luogo a
          conguagli.
              3.  Nel  termine  di  centottanta  giorni dalla data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'interno   provvede,   ai  sensi  del  penultimo  comma
          dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio   1982,  n.  577,  alla  emanazione  delle  norme
          tecniche  organiche e coordinate di prevenzione incendi per
          i  luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo
          stesso  Ministro  dell'interno.  Entro lo stesso termine il
          Ministro   dell'interno   provvede,  altresi',  sentita  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  emanare  la
          disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi
          all'interno  delle  attivita'  di  spettacolo e dei compiti
          ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
              4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo
          al  procedimento  di certificazione di prevenzione incendi,
          di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre
          1993,   n.  537,  e'  differito  al  centoventesimo  giorno
          successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di detto
          regolamento  a  norma  dell'art. 2, comma 7, della medesima
          legge,  e'  consentita  la  prosecuzione  dell'attivita'  a
          coloro  che  hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di
          prevenzione  incendi  ai sensi della legge 7 dicembre 1984,
          n. 818, con validita', per effetto dell'art. 22 della legge
          31 maggio  1990,  n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a
          coloro  che,  ai  sensi  dell'art. 11 della legge 20 maggio
          1991,  n.  158,  hanno  presentato l'istanza completa delle
          prescritte certificazioni e documentazioni.
              5.  Nel termine di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al comma 4, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco
          dovranno  completare  l'esame  delle  istanze presentate ai
          sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
              5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma
          3  sono  prorogati  i  termini  previsti  per  legge  o per
          disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di
          spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.".
              - La  legge  2 dicembre  1969, n. 968, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre 1969, n. 328 (per la quale
          il   decreto   che  qui  si  pubblica  richiama  l'avvenuta
          abrogazione    operata   dall'art.   4,   com-ma   1,   del
          decreto-legge  28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1995, n. 437),
          concerneva:  "Istituzione  nello  stato di previsione della
          spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta
          per  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
          fuoco.".