Art. 5. Abrogazioni 1. E' abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. 2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968, operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 89
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dal decreto che qui si pubblica: "Art. 4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco). - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. (Secondo periodo del comma 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica). Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo. 2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli. 3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attivita' di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158. 5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.". - La legge 2 dicembre 1969, n. 968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1969, n. 328 (per la quale il decreto che qui si pubblica richiama l'avvenuta abrogazione operata dall'art. 4, com-ma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437), concerneva: "Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.".