Art. 2.

   1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  atti  di  cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in
conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  93  dell'Accordo  di
partenariato  e,  rispettivamente, dall'articolo 35 e dall'articolo 8
degli Accordi interni.