Art. 3.

   1.  La  dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo
(2000)  previsti  ai  sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di
cui  all'articolo  1  della  presente legge, tra i rappresentanti dei
Governi  degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione
degli aiuti, nonche' alla concessione di un'assistenza finanziaria ai
Paesi  e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18
settembre  2000,  e' quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.