Art. 2. 1. L'articolo 120 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e' sostituito dal seguente: "Art. 120 - 1. L'ufficiale medico presenzia alle attivita' di volo. 2. Nell'impossibilita' di assicurare la presenza dell'ufficiale medico, il servizio e' svolto dal personale paramedico qualificato alla stabilizzazione e al trasporto di pazienti critici in possesso di tutti gli strumenti e le dotazioni necessarie a prestare pronto soccorso, a condizione che esistano nei pressi idonee strutture sanitarie pubbliche. 3. Il personale sanitario svolge i seguenti compiti: a) cura che i materiali e gli apprestamenti necessari per il pronto soccorso siano sempre in piena efficienza; b) assicura che presso l'ente sia sempre disponibile un'autoambulanza efficiente e pronta per l'uso; c) si accerta che sia sempre disponibile un luogo idoneo ed attrezzato al ricovero di traumatizzati. 4. Ai fini della sicurezza del volo, l'ufficiale medico cura il profilo sanitario e psico-fisico del personale facente parte degli equipaggi.".