Art. 2.
  1.  L'articolo  120  del  regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  120  -  1.  L'ufficiale medico presenzia alle attivita' di
volo.
  2.  Nell'impossibilita'  di  assicurare  la presenza dell'ufficiale
medico,  il  servizio  e' svolto dal personale paramedico qualificato
alla  stabilizzazione  e al trasporto di pazienti critici in possesso
di  tutti  gli  strumenti e le dotazioni necessarie a prestare pronto
soccorso,  a  condizione  che  esistano  nei  pressi idonee strutture
sanitarie pubbliche.
  3. Il personale sanitario svolge i seguenti compiti:
    a)  cura  che  i  materiali  e gli apprestamenti necessari per il
pronto soccorso siano sempre in piena efficienza;
    b)   assicura   che   presso   l'ente   sia   sempre  disponibile
un'autoambulanza efficiente e pronta per l'uso;
    c)  si  accerta  che  sia  sempre  disponibile un luogo idoneo ed
attrezzato al ricovero di traumatizzati.
  4.  Ai  fini  della  sicurezza del volo, l'ufficiale medico cura il
profilo  sanitario  e  psico-fisico del personale facente parte degli
equipaggi.".