Art. 3. 1. L'articolo 196 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e' sostituito dal seguente: "Art. 196 - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di assistenza sanitaria, l'ufficiale medico sottopone a visita medica generale il personale di truppa di leva all'atto dell'assegnazione all'ente ovvero al rientro dall'ospedale. 2. L'ufficiale medico, ove necessario, dispone la cura ambulatoriale o il ricovero presso l'infermeria dell'ente o in ospedale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 96