Art. 3.
  1.  L'articolo  196  del  regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  196  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente
regolamento  in  materia  di assistenza sanitaria, l'ufficiale medico
sottopone  a  visita  medica  generale il personale di truppa di leva
all'atto dell'assegnazione all'ente ovvero al rientro dall'ospedale.
  2.   L'ufficiale   medico,   ove   necessario,   dispone   la  cura
ambulatoriale  o  il  ricovero  presso  l'infermeria  dell'ente  o in
ospedale.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 96