IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimita' costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonche' ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attivita' del Governo in adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennita' per i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimita' costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalita' della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.