Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A. 2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione. 3. L'organico del personale amministrativo gia' attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attivita' dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.