Art. 3.
  1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
soppresso  il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche,  con  contemporaneo  aumento  della  pianta organica della
magistratura  di  un  posto  di  presidente  aggiunto  della Corte di
cassazione.   Conseguentemente  la  tabella  B  allegata  alla  legge
9 agosto  1993,  n.  295,  e  successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato A.
  2. Fino  alla  data  di  soppressione del Tribunale superiore delle
acque  pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei
presidenti aggiunti della Corte di cassazione.
  3. L'organico  del  personale  amministrativo  gia'  attribuito  al
Tribunale  superiore  delle acque pubbliche e assegnato alla Corte di
cassazione.   Il   relativo  personale  in  servizio  all'atto  della
cessazione   dell'attivita'   dell'ufficio  mantiene  l'inquadramento
precedentemente goduto.