Art. 7.
  1. L'articolo  17  del  decreto-legge  luogotenenziale  27 febbraio
1919,  n.  219,  convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come
modificato  dall'articolo  1  della  legge 6 giugno 1935, n. 1131, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  17.  -  1.  Per  la  esecuzione  delle opere contemplate nel
presente  decreto  e  nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte
quelle  da  eseguirsi  nel  comune  di  Napoli  con  i benefici degli
articoli  12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il
proprietario  o  l'espropriante  non si sia amichevolmente concordata
l'indennita'  di  espropriazione,  la determinazione della indennita'
stessa  e'  devoluta  ad una Giunta speciale da costituirsi presso la
Corte  di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima
corte  di  appello,  presidente,  e da due ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di
Napoli.
  2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente
e  due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o
di impedimento.
  3. I  componenti  durano  in  carica  un  biennio  e possono essere
riconfermati.".