Art. 8.
  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  euro 68.955  per  l'anno  2002  ed  in  euro 827.464  a
decorrere   dall'anno   2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002/2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.