Art. 13. Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.". b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo integrale dell'art. 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: "Art. 83. - I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento. L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze. L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.".