Art. 16. 
   Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio  1940,  n.
635, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Negli esercizi di minuta  vendita  di  prodotti  esplodenti  si
possono tenere e vendere: 
    a) polveri della I categoria; 
    b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A; 
    c) manufatti della IV e V categoria. 
  Negli  esercizi  di  minuta  vendita  e'  altresi'  consentito,  in
aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere
e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali  dove  e'
consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50  netti  di
manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve  le
disposizioni   in   materia   di   prevenzione   incendi,   manufatti
classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato. 
  Tali disposizioni non si applicano ai depositi  di  fabbrica  o  di
consumo permanente. 
  Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun  limite  e'  posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti  di  munizioni  per
armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti."; 
    b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso; 
    c) l'articolo 2, comma 2,  terzo  capoverso,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Le polveri di I categoria e le cartucce di V  categoria  gruppo  A
devono essere custodite in  locale  (o  locali)  distinto,  anche  se
contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi  i  manufatti
di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico  nel  locale
(o nei locali) ove vengono  custoditi  i  manufatti  di  IV  e  di  V
categoria."; 
    d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti  solo
gli scaffali, sui  quali  possono  essere  collocati:  polveri  di  I
categoria, cartucce  di  V  categoria,  gruppo  A  per  armi  lunghe,
manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche'
manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.". 
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo integrale degli articoli 1 e 2
          del capitolo VI dell'allegato B, del regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse), come modificati dal presente regolamento:
                                 "Capitolo VI
                          Esercizi di minuta vendita
              Art.  1  (Generalita).  -  1.  Negli esercizi di minuta
          vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
                a) polveri della I categoria;
                b) cartucce  per armi comuni della V categoria gruppo
          A;
                c) manufatti della IV e V categoria.
              Negli   esercizi   di   minuta   vendita   e'  altresi'
          consentito,  in  aggiunta  a quanto indicato al comma 4 del
          presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni
          originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al
          pubblico,  fino  a  complessivi  kg  50  netti di manufatti
          classificati  nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le
          disposizioni  in  materia di prevenzione incendi, manufatti
          classificati  nella  V categoria, gruppo E, in quantitativo
          illimitato.
              Tali  disposizioni  non  si  applicano  ai  depositi di
          fabbrica o di consumo permanente.
              Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite
          e'  posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti
          di  munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli
          inerti.
              2.  La  vendita  delle  polveri  deve  essere fatta per
          recipienti  interi,  originali  di  fabbrica, dal contenuto
          massimo  di  1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e
          vendere recipienti di polvere aperti.
              I  manufatti della IV e della V categoria devono essere
          approvvigionati  nei loro imballaggi di fabbrica sigillati.
          Possono  essere  commercializzati  solo  se racchiusi nelle
          proprie  confezioni originali sigillate, singole o multiple
          in ragione delle dimensioni del manufatto.
              3.  Le  indicazioni  sulla  massa  (come  definita  nel
          decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
          802  "Attuazione  della  direttiva CEE 80/181 relativa alle
          unita'  di  misura  )  fornite  al  successivo  art.  3  si
          riferiscono  alla  massa  netta  dei  prodotti attivi (sono
          prodotti  attivi  quelli  esplosivi,  incendivi, coloranti,
          fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi
          deve  essere  indicata  sul  singolo manufatto di IV e di V
          categoria  e/o  sulla  confezione,  in conformita' a quanto
          riportato   nel   relativo   decreto  di  riconoscimento  e
          classificazione.
              La  massa  degli  involucri  e  di quant'altro formi la
          struttura  dei manufatti, ancorche' costituita da materiale
          combustibile,   quale  carta,  legno,  polimeri,  ecc.,  e'
          esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
              4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e
          vendere  fino  a  complessivi  kg  200  netti  di  prodotti
          esplodenti.   Oltre   tale  limite  trova  applicazione  il
          capitolo IV del presente allegato.
              5.  Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli
          esercizi di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere
          della commissione tecnica provinciale.".
              "Art.  2 (Prescrizioni sui locali). - 1. I locali degli
          esercizi  di  minuta  vendita non devono essere interrati o
          seminterrati  ovvero  contigui, sovrastanti o sottostanti a
          locali  di  lavorazione  o  deposito  di materie facilmente
          combustibili  o  infiammabili;  non  devono  inoltre  avere
          comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non
          abbiano  attinenza  con  l'attivita' dell'esercizio stesso,
          fatta eccezione per i locali di servizio.
              Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano
          anche  asili,  scuole,  case  di cura, comunita' religiose,
          alberghi,  grandi  magazzini,  luoghi di culto, di pubblico
          spettacolo e simili.
              Negli  esercizi  di  minuta  vendita  non devono essere
          tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali
          individuate   dalla  circolare  Ministero  dell'interno  n.
          2452/4179 del 3 maggio 1979.
              Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo
          parere  favorevole  della  commissione tecnica provinciale,
          che  potra'  prescrivere  le cautele ritenute opportune nei
          singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.
              Negli  ambienti  in cui e' ammesso il pubblico potranno
          essere  tenuti,  come  mostra, manufatti della IV e della V
          categoria   inertizzati  (privi  di  prodotti  attivi)  e/o
          simulacri;  le  operazioni  di inertizzazione dei manufatti
          devono   essere   compiute  da  soggetto  legittimato  alla
          fabbricazione dei manufatti stessi.
              2.  Il  carico complessivo di prodotti esplodenti sara'
          fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei
          limiti   derivanti  dalle  dimensioni  del  locale  (o  dei
          locali), come di seguito specificato.
              Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve
          avere  una  altezza  non inferiore a m 2,40, una superficie
          non  inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18;
          inoltre  la  cubatura  non deve essere inferiore a mc 1 per
          ogni  chilogrammo  netto  di polveri di I categoria, a mc 1
          per  ogni  chilogrammo  netto  di  manufatti  di  IV e di V
          categoria  e  a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto
          forma  di  cartucce,  in  accordo alle equivalenze indicate
          all'art. 3, lettera b).
              Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria,
          gruppo  A,  devono  essere  custodite  in locale (o locali)
          distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale
          sono  custoditi  i  manufatti  di  IV  e di V categoria. E'
          vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove
          vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.
              I   prodotti  esplodenti  devono  essere  collocati  su
          scaffali  metallici  o  di  legno  ignifugato,  di adeguata
          resistenza   meccanica,  alti  non  oltre  m  2,10,  chiusi
          eventualmente   solo  ai  lati,  ed  ancorati  in  modo  da
          garantirne  la  stabilita';  gli  scaffali metallici devono
          essere collegati a dispersori di terra.
              I   prodotti   esplodenti   possono   altresi'   essere
          conservati  su pallets; tra pallets e scaffali deve restare
          una  luce  libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle
          dimensioni del locale (o dei locali) e' ammessa la presenza
          di  un  massimo  di  5 pallets; oltre tale limite i pallets
          devono  essere  realizzati  con  materiale  ignifugo o reso
          tale.
              Le  munizioni per armi corte devono essere custodite in
          armadi  metallici  con  sportelli  dotati  di  serratura di
          sicurezza.
              Negli  ambienti  in  cui  e'  ammesso  il pubblico sono
          consentiti  solo  gli  scaffali,  sui  quali possono essere
          collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria,
          gruppo  A,  per  armi lunghe, manufatti di IV e V categoria
          inertizzati  e/o  loro simulacri, nonche' manufatti della V
          categoria, gruppo D e gruppo E.
              Negli  esercizi  isolati  si puo' concedere licenza per
          tenere  e  vendere  prodotti  esplodenti  della  I,  IV e V
          categoria  in  quantitativi  elevabili  fino  al  triplo di
          quanto  stabilito  nell'art.  3, fermi restando i limiti di
          cubatura anzi indicati.
              Qualora,  per  cause  sopravvenute,  l'esercizio non si
          trovi  piu'  in condizioni tali da poter essere considerato
          isolato,  dovranno  in  esso  limitarsi  la  detenzione dei
          prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo
          le  norme  che  regolano  gli  esercizi  di  minuta vendita
          nell'abitato.
              3.  I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in
          cui  sono  tenuti  prodotti  esplodenti  devono  essere  in
          mattoni  pieni  da  almeno  due  teste o in altra struttura
          muraria  di  resistenza  equivalente  (REI 120), con pareti
          interne   intonacate.  Sono  ammesse  anche  strutture  non
          murarie di resistenza equivalente.
              I  solai  di  copertura e di calpestio devono essere in
          cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7
          o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente,
          con  caratteristiche  REI  120;  tale  prescrizione  non si
          applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a
          diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
              I  serramenti  possono essere di metallo o di legno; in
          quest'ultimo  caso  devono  essere  trattati  con  prodotti
          vernicianti  omologati  di  classe "1 di reazione al fuoco,
          secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
          ministeriale  6 marzo  1992.  In  ogni  caso  devono  avere
          caratteristiche  REI  120.  Qualora muniti di vetri, questi
          devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti
          per   evitare   l'eventuale  proiezione  di  schegge  verso
          l'esterno in caso di esplosione all'interno.
              Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di
          IV  e  di V categoria deve (o devono) essere separato dagli
          altri  mediante  porta  con  apertura  verso l'esterno, con
          caratteristiche REI 120.
              L'impianto   elettrico   deve   essere   realizzato  in
          conformita'   alla   legge   10 marzo   1968,  n.  186.  La
          rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le
          procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo
          regolamento  di  attuazione  (decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.)
              L'impianto  di riscaldamento deve essere realizzato con
          generatori  di  calore  collocati  in  ambiente isolato dai
          locali   dell'esercizio,   eseguiti   a  regola  d'arte  in
          conformita'  alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero
          dal   decreto   ministeriale  12 aprile  1996  qualora  gli
          apparecchi  abbiano  potenza superiore a 34,8 Kw); non sono
          ammessi  caminetti,  stufe ed apparecchi a focolare diretto
          in genere.
              La  dotazione  di mezzi antincendio dell'esercizio deve
          risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato
          dal  comando  provinciale  dei vigili del fuoco a mente del
          decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
          37.  In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in
          cui  sono  custoditi manufatti della IV e della V categoria
          dovranno  essere  installati  non  meno  di  due  estintori
          portatili   di   tipo   approvato   ai  sensi  del  decreto
          ministeriale  20 dicembre  1982,  con capacita' estinguente
          non inferiore a 21A 89BC.
              (Omissis).".