Art. 16. Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere: a) polveri della I categoria; b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A; c) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato. Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente. Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti."; b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso; c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal seguente: "Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria."; d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal seguente: "Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2 del capitolo VI dell'allegato B, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificati dal presente regolamento: "Capitolo VI Esercizi di minuta vendita Art. 1 (Generalita). - 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere: a) polveri della I categoria; b) cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A; c) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato. Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente. Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti. 2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti. I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto. 3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unita' di misura ) fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione. La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi. 4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. 5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere della commissione tecnica provinciale.". "Art. 2 (Prescrizioni sui locali). - 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio. Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunita' religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili. Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra' prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica. Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi. 2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara' fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato. Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b). Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A, devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra. I prodotti esplodenti possono altresi' essere conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) e' ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale. Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A, per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E. Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati. Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi piu' in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato. 3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente. I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato. I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1 di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno. Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e di V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.) L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformita' alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere. La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e della V categoria dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, con capacita' estinguente non inferiore a 21A 89BC. (Omissis).".