Art. 3.
           Organismi notificati aventi sede in altro Paese
  1.  Per  "Organismo  notificato"  si  intende  anche il centro o il
laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea,
autorizzato  ad  espletare le procedure di valutazione di conformita'
previste  dalla  direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993,
secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.
  2.  Gli  "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni
caso,   ottenere   anche   l'autorizzazione   italiana,   secondo  le
disposizioni del Capo II.
 
          Nota all'art. 3:
              - La  direttiva  93/15/CEE,  del Consiglio del 5 aprile
          1993,  reca: "Armonizzazione delle disposizioni concernenti
          l'immissione  sul  mercato  e controllo degli esplosivi per
          uso civile.".