Art. 3. Organismi notificati aventi sede in altro Paese 1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza. 2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.
Nota all'art. 3: - La direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, reca: "Armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.".