Art. 3.
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla presentazione della
domanda  di  cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato
del  provvedimento  del  Ministero  della salute di accoglimento o di
diniego  della  domanda  medesima  equivale  a  tutti  gli effetti al
rilascio  dell'autorizzazione  richiesta; in tale caso, nel messaggio
pubblicitario  devono  essere  indicati  gli estremi della domanda di
autorizzazione.".
 
          Note all'art. 3:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 24 febbraio
          1997,  n.  46,  vedi  note  alla premesse. Il testo vigente
          dell'art.   21,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              "Art.  21  (Pubblicita). - 1. E' vietata la pubblicita'
          verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni
          adottate  con  decreto  del Ministro della sanita', possono
          essere  venduti  soltanto  su  prescrizione medica o essere
          impiegati  eventualmente con l'assistenza di un medico o di
          altro professionista sanitario.
              2.  La  pubblicita'  presso il pubblico dei dispositivi
          diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta ad
          autorizzazione  del  Ministero della sanita'. Sulle domande
          di  autorizzazione  esprime  parere la commissione prevista
          dall'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   541,  che  a  tal  fine  e'  integrata  da  un
          rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita'
          competente  in  materia  di dispositivi medici e da uno del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2-bis.     Decorsi    quarantacinque    giorni    dalla
          presentazione  della  domanda di cui al comma 2, la mancata
          comunicazione   all'interessato   del   provvedimento   del
          Ministero  della  salute di accoglimento o di diniego della
          domanda  medesima  equivale a tutti gli effetti al rilascio
          dell'autorizzazione  richiesta; in tale caso, nel messaggio
          pubblicitario  devono  essere  indicati  gli  estremi della
          domanda di autorizzazione.".